IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, relativa agli interventi per Roma capitale della Repubblica; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera ii); Visti i pareri espressi dai comitati universitari regionali di coordinamento, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, sui programmi di sviluppo avanzati dalle singole universita'; Vista la relazione generale della conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane sull'"intero sistema universitario italiano"; Sentito il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 luglio 1991; Considerate le disponibilita' finanziarie esistenti; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 24 ottobre 1991; Visti, in particolare, i pareri conformi delle due commissioni parlamentari in merito alle proposte di autorizzazioni a istituti o enti non statali al rilascio di titoli universitari aventi valore legale; Ritenuto di dover recepire integralmente i pareri succitati per le altre previsioni di piano, con esclusione dei casi in cui le indicazioni delle due commissioni siano difformi tra loro, nei quali casi si e' dovuto optare per la soluzione piu' coerente con le previsioni di piano globale, e con esclusione altresi' dei casi nei quali le indicazioni parlamentari sono inattuabili nel triennio di riferimento, considerati i vigenti ordinamenti didattici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. Approvazione piano di sviluppo E' approvato il seguente piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93. Sono obiettivi del piano triennale di sviluppo delle universita' per gli anni 1991-93: 1) il completamento del piano quadriennale 1986-90; 2) il decongestionamento degli atenei con piu' di 40.000 studenti; 3) l'istituzione del D.U., diploma universitario, nonche' - in attuazione dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari - la trasformazione o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini speciali; 4) l'adozione di interventi intesi al potenziamento e/o all'ammodernamento di centri di tecnologie multimediali (universita' a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonche' di laboratori linguistici; 5) iniziative varie quali: a) graduale riorganizzazione del settore dell'educazione fisica e sportiva in base agli orientamenti emersi nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento (istituzione delle facolta' di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport); b) istituzioni di facolta' e corsi di laurea che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la loro attivazione; c) interventi in alcune regioni, particolarmente nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; d) potenziamento di nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90; e) statizzazione della Libera universita' di Bergamo e provvedimenti vari per universita' non statali senza oneri per lo Stato. Per il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie di cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le specificazioni indicate negli articoli successivi: ----> Vedere Tabella a Pag. 9 della G.U. <----