IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge 15 dicembre 1990, n. 396, relativa agli interventi
per Roma capitale della Repubblica;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera ii);
  Visti  i  pareri  espressi  dai  comitati universitari regionali di
coordinamento,  di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590,
sui programmi di sviluppo avanzati dalle singole universita';
  Vista la relazione generale della conferenza permanente dei rettori
delle   universita'   italiane   sull'"intero  sistema  universitario
italiano";
  Sentito  il  Consiglio  universitario nazionale nella seduta del 26
luglio 1991;
  Considerate le disponibilita' finanziarie esistenti;
  Visti  i  pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della    Repubblica   e   della   Camera   dei   deputati,   espressi
rispettivamente nelle sedute del 24 ottobre 1991;
  Visti,  in  particolare,  i  pareri  conformi delle due commissioni
parlamentari  in  merito alle proposte di autorizzazioni a istituti o
enti  non  statali  al  rilascio di titoli universitari aventi valore
legale;
  Ritenuto  di dover recepire integralmente i pareri succitati per le
altre  previsioni  di  piano,  con  esclusione  dei  casi  in  cui le
indicazioni  delle due commissioni siano difformi tra loro, nei quali
casi  si  e'  dovuto  optare  per  la  soluzione piu' coerente con le
previsioni  di  piano globale, e con esclusione altresi' dei casi nei
quali  le  indicazioni  parlamentari sono inattuabili nel triennio di
riferimento, considerati i vigenti ordinamenti didattici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Approvazione piano di sviluppo
  E' approvato il seguente piano di sviluppo delle universita' per il
triennio 1991-93.
  Sono  obiettivi  del  piano triennale di sviluppo delle universita'
per gli anni 1991-93:
   1) il completamento del piano quadriennale 1986-90;
   2) il decongestionamento degli atenei con piu' di 40.000 studenti;
   3) l'istituzione del D.U., diploma universitario, nonche' - in
attuazione  dell'art.  7  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,
concernente  la riforma degli ordinamenti didattici universitari - la
trasformazione  o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini
speciali;
   4)   l'adozione   di   interventi   intesi  al  potenziamento  e/o
all'ammodernamento  di centri di tecnologie multimediali (universita'
a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonche' di
laboratori linguistici;
   5)  iniziative  varie  quali:  a)  graduale  riorganizzazione  del
settore  dell'educazione  fisica e sportiva in base agli orientamenti
emersi  nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del
Parlamento  (istituzione  delle  facolta'  di scienze dell'educazione
fisica, motoria e dello sport); b) istituzioni di facolta' e corsi di
laurea  che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la
loro  attivazione;  c)  interventi in alcune regioni, particolarmente
nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; d)
potenziamento  di  nuove  istituzioni  disposte negli anni accademici
1986-87  e  1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90;
e)  statizzazione della Libera universita' di Bergamo e provvedimenti
vari per universita' non statali senza oneri per lo Stato.
  Per  il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie
di  cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le
specificazioni indicate negli articoli successivi:


          ---->  Vedere Tabella a Pag. 9 della G.U.  <----